Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36853 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36853 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HEGYI ANCA ANTOANETA N. IL 01/11/1985
avverso la sentenza n. 3420/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
26/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono
privi del requisito della specificità.
Questa Corte, con consolidato orientamento, ha ribadito che per la consumazione del reato di
furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche
se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione (ex plurimis, Cass. IV,
22558\05, Volpi). Nel caso di specie la Hegyi si era impossessato della merce, mettendola in
borsa e pertanto idonea a passare attraverso il varco casse senza rischi dì segnalazioni
acustiche del furto.
Dal testo della sentenza e dalle circostanze riportate in ricorso non emerge che la sua condotta
si stata seguita i tutti i movimenti dalla videosorveglianza.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna deli£icorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna iricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consi lier

stenso

1. L’imputata HEGYI Anca Antoaneta ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui agli artt. 624-625 n.
2 c.p., acc. in Genova il 24\8\2013), deducendo carenza di motivazione in relazione alla
mancata derubricazione del fatto in tentativo di furto.

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