Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36852 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36852 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPALEA ADRIANA N. IL 16/01/1991
TUDOR ADRIANA N. IL 12/08/1982
avverso la sentenza n. 3281/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Torino, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p.
e rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado
che aveva giudicato le ricorrenti responsabili per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2
c.p. ;
– che avverso la sentenza le imputate proponevano ricorso per cassazione, lamentando la

condizionale della pena, la Copalea mancanza di motivazione in relazione alla mancata
concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;
– ritenuto che i ricorsi si palesano inammissibili, poiché, quanto al motivo proposto dalla Tudor,
il diniego della sospensione condizionale della pena risulta correttamente argomentato in forza
dei precedenti penali, mentre, in relazione al motivo proposto dalla Copalea, il mancato
riconoscimento dell’attenuante invocata risulta congruamente argomentato in ragione del
complessivo valore della merce sottratta;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuna al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

Il Presidente

Tudor vizio di motivazione nella parte in cui esclude la concessione della sospensione

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