Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36852 del 02/07/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 36852 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989

avverso la sentenza del 04/11/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 04/11/2017 il Tribunale di Foggia ha applicato la pena
nei confronti di Matteo Seccia, in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.

2. La difesa del Seccia ha proposto ricorso con il quale deduce vizio di
motivazione in merito alla mancata applicazione di formule di proscioglimento in
fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.
Nella specie trova applicazione la novella contenuta nell’art. 448 comma
2 bis cod. proc. pen., posto che la richiesta di applicazione della pena è stata
formulata successivamente al 03/08/2017, data di entrata in vigore della nuova
disciplina, che espressamente limita la possibilità di proporre ricorso in sede di

Data Udienza: 02/07/2018

legittimità della sentenza di applicazione della pena ai casi tassativi indicati nella
disposizione, tra i quali non è previsto quello formulato.

4. All’accertamento di inammissibilità del ricorso si può accedere d’ufficio,
senza fissazione dell’udienza camerale, a mente dell’art.610 comma 5 bis cod.
proc. pen.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

ammende.
P. Q . M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2018.

e della somma indicata in dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle

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