Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36851 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36851 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROTUNNO MARIO N. IL 02/10/1962
avverso la sentenza n. 168/2009 TRIBUNALE di MATERA, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6.3.2012 emessa a norma dell’art.444 cod.proc.pen. il
Tribunale di Matera applicava a Rotunno Mario, imputato del reato previsto
dall’art.9 legge n.1423 del 1956, la pena di mesi 4 di reclusione quale aumento
in continuazione sulla pena irrogata con altra sentenza di condanna.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: nella
fattispecie non può essere configurato il reato contestato nel capo di
imputazione in quanto, da una attenta analisi delle modalità di ricostruzione del
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti nel
giudizio di legittimità, trattandosi di una generica censura di merito in ordine alla
asserita insussistenza di prove sufficienti per l’affermazione della colpevolezza
dell’imputato, peraltro riferita ad una sentenza di applicazione della pena su
richiesta.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
fatto reato, non si riscontra l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro • -f-itt-r- ek ■Ufvga;#–9-ro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di eurolgX alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013