Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3685 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3685 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Russo Angelo, n. a Carini il 06/03/1950;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 19/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di
Palermo, Sez,. Dist.di Carini, di condanna di Russo Angelo per i reati di cui agli
artt. 44 lett. b) del dpr n. 380 del 2001 (capo a); 64, comma 2 e 3 e 71 del dpr
n. 380 del 2001 (capo b); 65 e 72 del dpr n. 380 del 2001 (capo c); 83, 93 e 95
del dpr n. 380 del 2001 (capo d); 94 e 95 del dpr n. 380 del 2001; 94 e 95 del
dpr n. 380 del 2001 (capo e).

2. Ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore lamentando l’
illegittima

subordinazione

della

sospensione

condizionale

della

pena

Data Udienza: 11/12/2013

all’esecuzione della demolizione, avendo il legislatore disciplinato la materia delle
sanzioni amministrative in modo autonomo, conferendo al giudice un ruolo di
mera supplenza e lasciando intatta in capo all’amministrazione ogni decisione
definitiva sulla destinazione del bene che può essere utilizzato per prevalenti
interessi pubblici. Rileva anche come lo stato di incensuratezza dell’imputato
avrebbe dovuto indurre i giudici a concedere il beneficio della sospensione

reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 31, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al giudice penale
che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso
di costruire, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al
titolo abilitativo rilasciato, il potere-dovere di ordinare la demolizione delle opere
stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Si è chiarito, in
giurisprudenza, che tale ordine costituisce atto dovuto, nell’esercizio di un potere
autonomo e non attribuito in via di supplenza, seppure coordinabile con
quello amministrativo, sicché lo stesso non si pone in rapporto alternativo con
l’ordine di demolizione impartito dalla Pubblica Amministrazione (da ultimo,
Sez.3, n.37906 del 22/05/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. U., n. 15
del 19/06/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. 6, n. 6337 del
10/03/1994, Sorrentino, Rv. 198511; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo, Rv.
190604). Di qui, ed in senso palesemente opposto rispetto alla censura del
ricorrente, l’affermazione secondo cui del tutto legittimamente il giudice, nel
concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di
esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, può
subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato
mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del
responsabile, avendo tale ordine, alla stregua di quanto disposto dall’art. 165
c.p., la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (da ultimo, tra le
altre, sulla scia di Sez. U., n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659; Sez.3,
n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466).
Parimenti inammissibile è il motivo lamentante l’incompatibilità con lo stato di
incensuratezza dell’imputato della subordinazione della sospensione condizionale
della pena alla demolizione del manufatto. L’art. 165 c.p., nel prevedere che il
giudice possa subordinare la sospensione condizionale della pena alla
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo
2

condizionale senza vincolo di subordinazione. Invoca infine la prescrizione dei

stesso un potere discrezionale il cui esercizio, ove congruamente e logicamente
motivato, si sottrae ad ogni sindacato in questa sede. Nella specie la Corte ha
correttamente e logicamente ritenuto che le dimensioni dell’opera giustificassero
la pronta esecuzione della demolizione, non essendo una tale conclusione
evidentemente inficiata dallo stato di incensuratezza dell’imputato.

compresa l’estinzione del reato per prescrizione, maturate successivamente alla
pronuncia della sentenza impugnata, essendo, come già enunciato da questa
Corte a Sezioni Unite, detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il
rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, quella al versamento
della somma, determinata in euro 1.000,00, in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013

y

Il Co

gli

est.

Il Presidente

4. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi

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