Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36849 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36849 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIFTARI ADMIR N. IL 30/06/1987
avverso la sentenza n. 1441/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.2.2014 la Corte di appello di Ancona confermava la
sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato Miftari Admir per
il reato previsto dall’art.2 legge n.1423 del 1956.1
Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ricorre deducendo illogicità,
mancanza e contraddittorietà della motivazione; il giudice avrebbe dovuto
disapplicare il provvedimento del Questore per insussistenza della pericolosità

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La questione della legittimità del provvedimento del Questore è già stata
esaminata dal giudice di appello, che, con motivazione congrua, immune da vizi
logici e incensurabile nel merito, ha disatteso la richiesta del ricorrente di
disapplicazione dell’atto amministrativo.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

dell’imputato;

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