Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36849 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36849 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPODIECI CLAUDIO NERINO N. IL 14/05/1965
avverso la sentenza n. 124/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di Capodieci Claudio Nerino
per il delitto di cui agli artt. 624-625 c.p. per il furto di un’auto Renault Twingo (acc. in
Mesagne il 7\1\2008).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il vizio di motivazione in ordine alla
mancata assoluzione, non essendo stato provato il suo riconoscimento come autore del furto.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, in
quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa
volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa in modo
assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il
sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nel caso di specie, il giudice di merito, con doppia pronuncia conforme di condanna, ha
indicato in modo specifico gli elementi di prova a carico dell’imputato, costituiti dai fotogrammi
di una ripresa di impianto circuito chiuso che aveva captato le immagini del furto. L’imputato
era stato identificato da tre testi che lo conoscevano personalmente.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla
ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed
invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non
apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, ciascuno, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
DEPOSI -FATA.

OSSERVA

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