Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36849 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36849 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– LISCIO GIOVANNI, n. 30/07/1955 a NAPOLI

avverso la sentenza del tribunale di NAPOLI in data 28/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. E. Delehaye, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

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Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. LISCIO GIOVANNI ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza del
tribunale di NAPOLI, emessa in data 28/05/2013, depositata in pari data, con cui
questi veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 30, in relazione all’art.

ormeggiato con natante da diporto di sua proprietà (marca Kleos, con motore
fuoribordo matr. 05172443), su specchio d’acqua ricadente nella riserva marina
“Parco sommerso di Gaiola”.
Fatti accertati in data 21 luglio 2009.

2. Con il ricorso, proposto personalmente dal ricorrente, viene dedotto un unico,
articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c) ed e) c.p.p., in
relazione agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e relativo vizio
motivazionale.
La censura investe l’impugnata sentenza per aver il giudice ritenuto il ricorrente
responsabile del predetto reato ritenendo inattendibile la tesi secondo cui il
ricorrente avrebbe posto in essere la condotta vietata a causa di un malore del
figlio, escludendo che quest’ultimo fosse a bordo del natante in quanto, come
riferito dal teste del PM, qualora a bordo di un natante venga rinvenuta qualche
persona colta da malore, di ciò viene fatta annotazione nella c.n.r. o nell’elezione
di domicilio; diversamente, si sostiene in ricorso, il teste del PM (Bosone),
avrebbe riferito alla domanda, se a bordo del natante vi fossero altre persone,
che generalmente il personale di vigilanza non provvede a generalizzare gli
occupanti del mezzo; a fronte di tale discrasia, pertanto, la sentenza sarebbe
affetta dal denunciato vizio motivazionale sub specie di travisamento della prova,
avendo il giudice ritenuto di poter superare la prova testimoniale e documentale
circa l’aver dovuto ancorare il ricorrente il proprio natante in quell’area protetta
costrettovi da una situazione di urgente necessità, causa l’improvviso malore del
figlio del ricorrente, su una argomentazione smentita dalla stessa prova
testimoniale su cui si fonda (ossia la dichiarazione del teste che ha escluso che
gli occupanti del natante siano generalizzati al momento del controllo); il giudice,
conclusivamente, avrebbe affermato un fatto smentito da una risultanza

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19, comma 3, lett. e), legge n. 394/1991, per aver effettuato navigazione ed

probatoria tale che la eliminazione di quel fah e la ristabilita verità in sé,
avrebbero avuto la capacità di stravolgere la motivazione della stessa sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Ed invero, emerge dall’impugnata decisione una spiegazione logica né,

tantomeno, contraddittoria rispetto alle dichiarazioni del teste; ed invero, la
circostanza secondo cui il figlio del ricorrente sarebbe stato colto da malore, è
stata ritenuta dal giudice di merito non provata sulla base della mancata prova
della presenza del figlio del ricorrente a bordo del natante.
In realtà, osserva il Collegio, non v’è alcuna contraddittorietà tra l’aver il teste
affermato che “se c’è qualcosa”, ciò sarebbe stato fatto oggetto di annotazione
nella comunicazione della notizia di reato o nel verbale di identificazione ed
elezione di domicilio (ed il riferimento a quel “qualcosa” avrebbe potuto essere
l’eventuale dichiarazione del contravventore circa lo stato di malore del figlio) e
la circostanza, riferita dallo stesso teste, che normalmente gli occupanti del
natante non vengono generalizzati, in quanto evidentemente la natura della
violazione accertata non comporta alcun obbligo di generalizzare coloro che si
trovano a bordo del natante il cui comandante abbia infranto le regole del codice
della navigazione o (come nel caso di specie) dell’accesso ad area marina
protetta. E’ infatti naturale che l’identificazione, in questi casi, riguardi il solo
contravventore, come correttamente avvenuto, essendo questi risultato in
possesso di patente nautica, ciò che rendeva ancora più evidente la sussistenza
dell’elemento psicologico normativamente richiesto per la punibilità dell’agente,
avendo egli consapevolmente posto in essere la condotta vietata.
Nessun vizio motivazionale è ravvisabile dunque nell’impugnata sentenza, né,
tantomeno, è rilevabile il dedotto vizio di travisamento della prova, che, per
pacifica giurisprudenza di questa Corte, ricorre solo nell’utilizzazione di una
prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente
diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n. 33435 del
04/05/2006 – dep. 05/10/2006, Battistella e altri, Rv. 234364).
E questo non è, certamente, quanto avvenuto nel caso in esame.

5. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
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3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

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