Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36848 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36848 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COBO DANIEL N. IL 08/07/1988
avverso la sentenza n. 4364/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che il Tribunale di Bologna dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge per omessa assunzione di una prova decisiva, oltre a
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
carenza totale di allegazione, nessuna indagine a carattere meramente esplorativo può
ritenersi competere all’autorità giudiziaria, gravando sul cittadino straniero che si sia posto
alla guida di un veicolo in Italia senza conseguire il titolo abilitativo nazionale, tra gli oneri
conseguenti all’esercizio di tale attività, quello relativo alle necessarie allegazioni in ordine al
titolo abilitativo conseguito (in tal senso Cass., sez. IV, n. 47294 dell’8/11/2012, rv. 253924);
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1,000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015
Il Con igliere estensore
– ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, a fronte della