Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36848 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36848 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COBO DANIEL N. IL 08/07/1988
avverso la sentenza n. 4364/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che il Tribunale di Bologna dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge per omessa assunzione di una prova decisiva, oltre a
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;

carenza totale di allegazione, nessuna indagine a carattere meramente esplorativo può
ritenersi competere all’autorità giudiziaria, gravando sul cittadino straniero che si sia posto
alla guida di un veicolo in Italia senza conseguire il titolo abilitativo nazionale, tra gli oneri
conseguenti all’esercizio di tale attività, quello relativo alle necessarie allegazioni in ordine al
titolo abilitativo conseguito (in tal senso Cass., sez. IV, n. 47294 dell’8/11/2012, rv. 253924);
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1,000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015

Il Con igliere estensore

– ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, a fronte della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA