Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36847 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36847 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORRENTI LORIS N. IL 22/03/1992
avverso la sentenza n. 21/2013 TRIB.SEZ.DIST. di CHIVASSO, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che il Tribunale di Torino dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione,
lamentando l’omessa assoluzione per contraddittorietà della prova;
– che il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell’albo
– che, sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, inammissibile perché il motivo proposto si limita a
formulare una censura in fatto non consentita in sede di legittimità;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015
Il Con ‘igliere estensore
speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.;