Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36845 del 28/06/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 36845 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCATTOLIN PLACIDO nato a Saponara il 15/10/1940
avverso il provvedimento del 02/05/2018 della Corte di Cassazione;
udita la relazione svolta dal Presidente PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione,
letto il ricorso presentato dall’avv. Franco Capuzzo, difensore di Scattolin
Placido, in riferimento alla sentenza 2/5/2018 di questa Corte che dichiarava
inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia
9/1/2017 di conferma della condanna di Scattolin Placido,
rilevato che con tale ricorso, si deduce la «mancata rilevazione dell’omessa
notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica del 2/5/2018
costituisce errore di fatto in procedendo, rilevabile dalla medesima Corte di
Cassazione Sezione Seconda (sezione individuata a seguito di accesso) ex art 625
bis cod. proc. pen. comma 3 oppure su iniziativa del Procuratore Generale …»,
osserva:
l’atto, pur con la particolare formulazione sopra trascritta, va inteso quale
ricorso straordinario della parte per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen.;
tale ricorso è, però, inammissibile in quanto non proposto dal “condannato”
né essendo il difensore munito della necessaria procura speciale; questa non può
essere validamente sostituita dalla procura per il giudizio di merito, ormai
concluso.
Il ricorso, comunque, appare anche del tutto infondato, il che risolve ogni
eventuale ragione di intervento di ufficio ex art. 625, comma 3, cod. proc. pen.:

Data Udienza: 28/06/2018

la parte afferma semplicemente di non avere ricevuto l’avviso e non, come
sarebbe stato suo onere, di avere concretamente verificato il fascicolo processuale,
se del caso chiedendo una attestazione di cancelleria della assenza della notifica;
ciononostante si è proceduto alla verifica “esplorativa” della presenza degli avvisi
dell’udienza nel fascicolo.
È quindi risultata la regolare notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
all’avv. Capuzzo, per cui il ricorso risulta del tutto ingiustificato; ne va quindi
dichiara la inammissibilità.

in dispositivo tenuto conto dei motivi di inammissibilità
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Roma, c i deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2018

Va disposta la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria determinata

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