Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36845 del 26/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36845 Anno 2014
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIGRO DOMENICO N. IL 08/04/1958
avverso la sentenza n. 228/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 26/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 6 giugno 2013, la Corte di Appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto in parziale riforma della sentenza 10 giugno 2009 del
Tribunale di Taranto, ritenuta la prescrizione in relazione al reato di cui al capo B)
riduce la pena inflitta a Nigro Domenico, imputato del reato di detenzione di arma
clandestina e altro a quella di giustizia.

tempestivo ricorso per cassazione il Nigro chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità.
3.2 — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità.

In particolare, sono stati evidenziati dal giudice del merito i profili di responsabilità del prefato analiticamente individuandoli nel contesto di prova resosi disponibile
in giudizio (non trascurando peraltro la puntuale confutazione delle argomentazioni
difensive oggetto di appello, peraltro meramente reiterate dal Nigro Domenico in ricorso senza il necessario vaglio critico) dandone esaustiva ragione con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
3.3 — Inammissibili sono pertanto le censure che attengono al mancato assorbimento del reato di detenzione illegale di fucile in quello di detenzione di arma
clandestina, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, si tratta di reati distinti.

Udienza in c.c.: 26 giugno 2014 — Nigro Domenico — RG: 6926/14, RU: 187;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

3.4 — Parimenti inammissibile è la doglianza che attiene alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 5 L. 895/75 stante la qualità clandestina
dell’arma per di più utilizzata per commettere reati.
3.5 — Anche la censura che attiene alla configurazione del reato di furto aggravato ai danni del patrimonio faunistico dello Stato è privo di rilevanza, attesa la giurisprudenza di questa Corte al riguardo e puntualmente citata dal giudice nella sen-

3.6 — Quando alle doglianze in punto di insussistenza del reato di cui all’art.
337 cod. pen. sono sviluppate in fatto e mirano a una sovrapposizione valutativa
già esaurita nella fase di merito.
3.7 — In relazione infine al motivo che concerne il mancato riconoscimento della continuazione il giudice ha correttamente e diffusamente esplicitato le ragioni del
diniego non essendo stata individuata alcuna correlazione ideativa (né il ricorrente
si è ricordata di rappresentarla) che affasci i reati connessi con la caccia con quello
di resistenza a pubblico ufficiale.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 giugno 2014

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Presidente

tenza gravata.

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