Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36844 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36844 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUARINO MASSIMO N. IL 17/09/1985
avverso la sentenza n. 460/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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Data Udienza: 25/06/2013
1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania il 29
giugno 2012, con la quale veniva confermata quella pronunciata dal
Tribunale di Siracusa il 16 ottobre 2008 e, con essa, la sua
condanna alla pena di anni uno di reclusione, perché riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 2 L. 1423/1956, per non
avere, in quanto sottoposto a misura di prevenzione, osservato la
prescrizione di rimanere presso la sua abitazione in orario notturno,
propone ricorso per cassazione Guarino Massimo, personalmente,
chiedendone l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da
violazione di legge e difetto di motivazione. Denuncia in particolare
il ricorrente: la corte di merito ha ribadito pedissequamente le
motivazioni del giudice di prime cure non adeguatamente valutando
le dichiarazioni raccolte nel corso del dibattimento; non ha indicato
il giudice dell’appello le ragioni per le quali gli scarsi indizi raccolti
integrino la prova della colpevolezza.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Gli argomenti posti a fondamento della doglianza si appalesano
all’evidenza del tutto generici ed aspecifici a fronte di una
motivazione del giudice territoriale puntuale ed esaustiva, fondata
sugli esiti dell’accertamento di polizia eseguito alle ore 22.30 del 29-2006.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013
La Corte osserva in fatto ed in diritto: