Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36844 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36844 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELEGHIN AURELIO N. IL 07/07/1964
avverso la sentenza n. 1032/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

- Rilevato che la Corte d’Appello Roma ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza di
primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando : 1) nullità della sentenza per
carenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza degli elementi del fatto
contestato; 2) nullità della sentenza per carenza della motivazione in relazione al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ed al mancato giudizio di prevalenza

alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 164 c.p.;
– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione degli accadimenti alternativa a
quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della
decisione, mediante a compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione
conforme;
– rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
– ritenuto, quanto al secondo profilo di doglianza, che il ricorso è inammissibile giacché
manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione riguardo al trattamento
sanzionatorio, che ha tenuto conto dell’entità del danno materiale, della gravità del fatto e dei
precedenti penali dell’imputato e, quanto alla sospensione condizionale della pana, della
impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole;
-rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.

delle concesse attenuanti generiche e dell’ulteriore attenuante invocata, nonché in relazione

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