Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36844 del 14/06/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 36844 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
ELSAYED NADER nato a ROMA il 09/03/1994
MATTONI MAICOL nato a ROMA il 17/07/1995
SABBATINI CLAUDIO nato a ROMA il 03/08/1998
AMENDOLA GIORDANO nato a ROMA il 08/12/1998

avverso la sentenza del 07/12/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 14/06/2018

FATTO E DIRITTO
I difensori di Elsayed Nader, Mattoni Maicol, Sabbatini Claudio e Amendola
Giordano hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.i.p.
del Tribunale di Tribunale di Roma ha applicato agli imputati in relazione al reato di cui agli
artt. 110 cod. pen. – 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/90, riconosciute a tutti le attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata aggravante e con la riduzione per il rito, le pene nella misura
concordata, di seguito indicata: anni 4 di reclusione e 12 mila euro di multa a Elsayed Nader;
Giordano e anni 4 e 20 giorni di reclusione e 14 mila euro di multa a Sabbatini Claudio, così
rideterminata la pena, ritenuta la continuazione tra il reato contestato ed il reato già giudicato
con sentenza del Tribunale di Roma, irrevocabile il 30 marzo 2017, oltre alla pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Il difensore di Elasyed Nader ne chiede l’annullamento per essersi il giudice limitato a
recepire l’accordo tra le parti, senza esplicitare le ragioni per le quali doveva escludersi la
pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 cod. proc. pen. e senza fornire
alcuna indicazione sugli indizi di reità, sulla loro univocità e convergenza.
Il difensore di Mattoni Maicol ne chiede l’annullamento per mancanza di valutazione
sulla entità della pena e sui criteri in base ai quali si è giunti alla quantificazione della stessa.
Il difensore del Sabbatini e dell’Amendola ne chiede l’annullamento per violazione di
norme processuali e mancanza di motivazione per essere il giudizio di colpevolezza fondato
sulla sola dichiarazione dell’operante, senza considerare gli altri elementi prova che avrebbero
dimostrato l’estraneità ai fatti degli imputati.
I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del‘fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza i motivi di ricorso esulano
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denunciano insussistenti vizi di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che, contrariamente all’assunto difensivo, espressamente esclude,
in base alle risultanze del verbale di arresto, dei verbali di perquisizione e sequestro, all’esito
della consulenza tossicologica, che ha accertato l’elevato grado di purezza del crack ed il
numero di dosi ricavabile (3.196 dosi medie), ed al rinvenimento di strumenti utilizzati per il
confezionamento di dosi, di una consistente somma di danaro e di una precisa contabilità, la
ricorrenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati, i quali, optando per il rito

;2,

anni 3, mesi 6 e 20 giorni di reclusione e 12 mila curo di multa a Mattoni Maicol e Amendola

speciale. hanno rinunciato implicitamente a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli
elementi circostanziali del reato.

Neppure consentito è il motivo sull’entità della pena, atteso che la parte che ha
promosso l’accordo non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena in contrasto con l’impostazione dell’accordo, al quale le
parti processuali sono addivenute.
Non rientrando i motivi di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, la
stessa é destinata all’immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis,

spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila ciascuno.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di curo quattromila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, il 14 giugno 2018

secondo periodo, cod. proc. pen., cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle

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