Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36843 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36843 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAUNA GIUSEPPE N. IL 27/01/1987
avverso la sentenza n. 3208/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.6.2012 la Corte di appello di Catania

confermava la

sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato Sauna Giuseppe
colpevole del reato previsto daWart.9 comma 1 legge n.1423 del 1956 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza , violava le prescrizioni di non accompagnarsi a pregiudicati e
di non frequentare le osterie.
Avverso la sentenza del giudice di appello l’imputato personalmente ricorre

argomentazioni del giudice sono prive di completezza in relazione a specifiche
doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di specificità.
Il giudice di appello ha analiticamente valutato, e respinto con congrua
motivazione, le richieste difensive di assoluzione o comunque di modifica del
trattamento sanzionatorio.
Il motivo di ricorso non indica quale sia “la specifica doglianza contenuta nei
motivi di appello” che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

per i seguenti motivi deducendo la mancanza di motivazione in quanto le

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