Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36843 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36843 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAMBA ANDREA N. IL 07/12/1990
GIUOCO ANDREA N. IL 17/12/1990
avverso la sentenza n. 4090/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Torino rideterminando la pena inflitta, confermava in punto
di affermazione di responsabilità la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato
Gamba Andrea e Giuoco Andrea responsabili del reato di cui agli art. 110, 624, 625 n.2 e 7
c. p.

– che avverso la sentenza gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione;

dell’art. 69 c.p., in relazione all’art. 133 c.p. e alla istanza difensiva di riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. sulle contestate aggravanti e
recidiva; 2) carenza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze; 3)
carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
– Giuoco a sua volta deduceva: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in
particolare dell’art. 69 CP in relazione all’art. 133 CP e alla istanza difensiva di riconoscimento
della prevalenza delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis CP sulle contestate aggravanti
e recidiva; 2) carenza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze;
– rilevato che entrambi i ricorsi, attinenti sotto molteplici aspetti al trattamento sanzionatorio,
sono infondati poiché la comparazione con giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti
risulta conforme a legge e congruamente motivata in ragione della circostanza dell’essere
entrambi i ricorrenti recidivi;
– rilevato, quanto al motivo attinente alla sospensione condizionale della pena, che lo stesso
risulta privo di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P.,
non essendo stati indicati i parametri, in punto di cumulo delle pene, che avrebbero giustificato
la sospensione condizionale della pena a mente dell’invocato ultimo comma dell’art. 164 c.p.;
– ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00 ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile t ricorsii, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio

S ETAT”

– Gamba deduceva: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare

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