Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36842 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36842 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCIMANO NICOLA GIUSEPPE N. IL 01/04/1970
avverso la sentenza n. 1069/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.1.2012 la Corte di appello di Catania, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Catania, esclusa la contestata recidiva,
riduceva a mesi due e giorni 15 di arresto ed euro 200 di ammenda la pena
inflitta a Cocimano Nicola per il reato previsto dall’art.4 legge n.110 del 1975
(porto senza giustificato motivo di tre coltelli).
Avverso la sentenza il difensore ricorre per erronea applicazione della legge
penale e vizio della motivazione; erronea determinazione della pena in quanto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.11 giudizio sulla mancanza di giustificati motivi per il porto dei coltelli
attiene al fatto ed è insindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi di
manifesta illogicità.
2.11 principio del divieto di “reformatio in peius” non è stato violato dal
giudice di appello che, a seguito della esclusione della aggravante, ha comunque
operato una riduzione della pena.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.
l’esclusione della recidiva doveva comportare la riduzione di un terzo