Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36842 del 12/06/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 36842 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUAZIZI HOUSSINE nato il 03/08/1991

avverso la sentenza del 09/01/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso del 29 marzo 2018, sottoscritto personalmente, Hossine Bouazizi
impugna la sentenza del 9 gennaio 2018 con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata
applicata la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui
agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 9 dicembre 2017.

2. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause che
ne avrebbero imposto il proscioglimento.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per un
duplice ordine di ragioni, e, cioè, sia perché il ricorso è proposto personalmente
dall’imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.

4. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come
riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di
ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso

Data Udienza: 12/06/2018

proposto, sottoscritto dall’imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo
periodo, cod. proc. pen..
5. Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso
la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
All’evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico e contraddetto dalla
diffusa motivazione sugli elementi che rinviano alla responsabilità, esula dall’ambito di
quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di

inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 610, comma 5- bis, secondo periodo, cod.
proc. pen..

6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si
stima equo determinare in euro quattromila.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2018

Il Consi

ere relatore

Emilia A na

dano

2

patteggiamento, e tal genere di motivo consente l’immediata declaratoria di

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