Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36841 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36841 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOHAMED SITTENA N. IL 13/09/1959
avverso la sentenza n. 3536/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.2.2012 la Corte di appello di Catania confermava la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che aveva condannato Mohamed
Sittena per i reati previsti dagli artt. 2 e 7 legge n.895 del 1967 e 62 cod.pen.
(detenzione e porto illegali di una pistola Beretta cal.6,35) e di furto della
medesima arma.
Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo violazione di legge e vizio
logico della motivazione per i seguenti motivi: sussistenza dei requisiti richiesti
del 1967; violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità
La Corte di appello ha escluso l’applicabilità della circostanza attenuante del
fatto lieve prevista dall’art.5 legge n.895 del 1967 in quanto l’arma era stata
introdotta all’interno di un aeroporto, ed ha escluso la concessione di attenuanti
generiche per la complessiva gravità del fatto. La motivazione, non illogica, è
incensurabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millealla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.
per l’applicazione della circostanza attenuante prevista daqll’art.5 legge n.895