Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36840 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36840 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACRI’ ANTONINO N. IL 24/09/1962
avverso la sentenza n. 41/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Reggio
Calabria il 17 luglio 2012 con la quale veniva confermata Liuella
pronunciata dal Tribunale di Palmi il 9 febbraio 2009 e, con essa, la
sua condanna alla pena di anni due di reclusione perché
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 2 L. 1 4231956,
per non aver osservato, in quanto sottoposto a misura di
prevenzione con obbligo di soggiorno, la prescrizione di portare con
sé la carta precettiva, in Sinopoli, il 10.8.2007, propone ricorso per
cassazione Macri Antonino, assistito dal difensore di -fiducia.
chiedendone l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da
violazione di legge e difetto di motivazione. Denuncia in particolare
la difesa ricorrente: in violazione di legge è stata ritenuta sanzionata
ai sensi del secondo comma della norma incriminatrice la condotta
contestata, viceversa punita ai sensi del primo comma: l’anenuata
gravità della condotta avrebbe dovuto indurre alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla
contestata recidiva.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questo. Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. 11 ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero palesemente erronea è la tesi in diritto sostenuta dalla
difesa col primo motivo di impugnazione, dappoichè la distinzione
tra l’applicazione del primo ovvero del secondo comma della norma
incriminatrice è dato dalla qualità soggettiva dell’imputato,
applicandosi il delitto al sottoposto cui sia stato imposto., ahresi
l’obbligo di dimora e la contravvenzione a chi detto obbligo non
stato imposto.
Quanto invece al trattamento sanzionatorio. rammenta la Corte che
la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale —la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen a sicché è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena sotto gli esposti profili
(Cass a Sez. III, 17/10/2007, n. 1182; Cass., Sez. Unite, 25/02/2010,
n. 10713).

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. 11 ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai
pagamento delle spese processuali e della somma di curo l 000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

P. Q. M.

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