Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36840 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36840 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BIASI AGOSTINO ANGELO N. IL 07/10/1938
avverso la sentenza n. 1330/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di DE BIASI Agostino
Angelo per il reato di cui all’art. 186, lett. c) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto
Nissan Micra, con tasso alcolemico rilevato di g\I
2,81, rilevato in Ospedale dopo
l’investimento di un pedone (acc. in Garbagnate Milanese il 5\1\2011).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, devressere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura del primo motivi di ricorso, in rito, si evince la
assoluta assenza di specificità, non essendo indicati gli atti che, secondo il difensore, non
sarebbero stati reperibili nel fascicolo al momento del rinvio a giudizio.
Quanto alla affermazione di responsabilità, il giudice di merito, con coerente e logica
motivazione, l’ha tratta dai dati sintomatici riferiti dai verbalizzanti e dall’analisi svolta in
ospedale, il cui esito era stato richiamato in un certificato, che indipendentemente dalle
clausole ivi inserite, non lasciava dubbi sull’esito positivo dell’accertamento alcolemico.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliy- e. steqsor

rbside

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge per avere
appreso la presenza di taluni atti processuali solo dopo la lettura della sentenza e che,
verosimilmente in precedenza non erano stati acquisiti nel fascicolo. Il difetto di motivazione
della condanna, considerato che la certificazione ospedaliera non dava certezza di attendibilità.

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