Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36839 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36839 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABATO COSIMO N. IL 10/09/1967
avverso la sentenza n. 209/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GALLIPOLI, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di
Gallipoli, del 28 giugno 2012 con la quale è stata applicata nei suoi
confronti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di giorni 14 di arresto
ed euro 100,00 di ammenda in relazione al reato contestatogli ai
sensi dell’art. 681 c.p., propone ricorso per cassazione Sabato
Cosimo, deducendo difetto di motivazione in ordina alla
qualificazione della condotta ed alla disposta confisca della somma
di denaro in sequestro.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela del ricorrente si appalesa strumentale e
dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto, infine, alla impugnata confisca del denaro, vi ha il
giudicante provveduto ai sensi dell’art. 240 c.p. quale provento del
reato. Ai fini della confisca, per “profitto” del reato ex art. 240 c.p.,
comma 1, s’intende infatti il vantaggio economico ricavato in via
immediata e diretta dal reato, che si contrappone al “prodotto” e al
“prezzo” del reato: l’uno quale risultato empirico dell’illecito< l'altro quale compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Il termine "provento" del reato ha, invece, carattere onnicomprensivo di tutto ciò che deriva dalla commissione del reato (Cass., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 26654). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1500,00. P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, addì 25 giugno 2013

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