Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36839 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36839 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENEZIANO FIORE N. IL 02/01/1977
avverso la sentenza n. 5761/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Torino rideterminando la pena inflitta, confermava in punto
di responsabilità la statuizione del giudice di primo grado che aveva giudicato l’imputato
responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110, 624, 625 nn.2 e 5 c.p.;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità della
sentenza ex art. 522 c.p.p. e omessa motivazione in ordine alla sostituibilità della pena
– rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il giudice d’appello, a pg. 6
della sentenza impugnata, ha chiarito che la condanna è intervenuta per il reato come
contestato in rubrica;
– rilevata, altresì, l’infondatezza del secondo motivo / essendo ostativa al beneficio invocato la
misura della sanzione irrogata;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna delig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condannatl ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015
Il Consigliere estensore
detentiva nella pena della libertà controllata;