Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36838 del 29/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36838 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da : P.6‹. c “Tulk , vick .eq- l(LQ:u44,0

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SCAVETTO GIUSEPPE nato a CASTELTERMINI il 02/09/1969

avverso la sentenza del 15/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO
CANEVELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.;
udito il difensore, avvocato GIANLUCA ACCARDI del foro di ROMA, quale sostituto
processuale dell’avvocato CARMELITA DANILE del foro di AGRIGENTO in difesa di
SCAVETTO GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 29/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha
annullato l’ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari in data
11/01/2018 con la quale era applicata a Scavetto Giuseppe la misura cautelare
della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod.
pen. (capo A) per avere fatto parte dell’associazione “Cosa Nostra”, quale
esponente di vertice della “famiglia mafiosa di Casteltermini”, mantenendo un
costante collegamento con gli altri capi dell’organizzazione mafiosa finalizzato

dalle estorsioni, occupandosi delle problematiche relative ai componenti del
“mandamento”, fra le quali il sostentamento dei detenuti, promuovendo e
organizzando personalmente atti intimidatori di carattere estorsivo.
Il Collegio della cautela ha evidenziato che nessuna delle condotte
contestate trovava fondamento negli esiti dell’attività di indagine espletata e che
mancavano i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concreto contributo fornito
da Scavetto, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell’associazione.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo il quale deduce:
2.1. Vizio di motivazione con riguardo alle complessive risultanze probatorie.
Il Tribunale non ha valutato alcuni significativi segmenti della conversazione
nel corso della quale Nugara Giuseppe manifestava l’intenzione di rivolgersi
all’indagato per contattare Antinoro Salvino, nei confronti del quale commettere
l’estorsione.
Risulta dagli atti che Nugara, referente della “famiglia di San Biagio Platani”,
ricevuto l’incarico di commettere l’estorsione in questione da Maranto Antonio
(reggente del “mandamento di San Mauro Castelverde”), ne discuteva con
Cipolla Vincenzo (appartenenti alla “famiglia di San Biagio Platani”), decidendo di
andare a parlare con Scavetto.
Nugara rappresentava al suo interlocutore la necessità di rivolgersi, in
osservanza delle regole imposte dall’associazione mafiosa, al referente della
“famiglia di Casteltermini”, indicato in Scavetto, specificando il tipo di intervento
e l’entità della somma a lui spettante a seguito dell’estorsione, particolari che
non consentono di nutrire dubbi circa il ruolo specifico attribuito all’indagato.
Dopo avere parlato con Scavetto, Nugara incontrava Cipolla e gli riferiva che
l’indagato si era impegnato a fargli sapere qualcosa in merito.

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alla trattazione di affari illeciti, gestendo la riscossione delle somme provenienti

Il 13 maggio 2014 Nugara incontrava nuovamente Scavetto che gli riferiva
di non essere riuscito a contattare Antinoro, non potendo peraltro recarsi
direttamente presso il suo studio, per timore di essere notato in paese. Nugara
gli suggeriva, allora, di far pervenire all’imprenditore la comunicazione per il
tramite di una terza persona.
Le conversazioni intercorse tra Nugara e gli altri indagati sono ben lungi dal
confermare l’asserito intendimento dello Scavetto di allontanarsi dal contesto
criminale; esse forniscono invece la chiara dimostrazione della tipica condotta di

Il 22 maggio 2014 la Corte di assise di appello di Palermo pronunciava
sentenza di condanna ad otto anni di reclusione nei confronti del padre
dell’indagato, ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo
mafioso.
Dopo qualche giorno, Nugara commentava tale vicenda giudiziaria con
Quaranta Giuseppe e si delineava con chiarezza il ruolo all’interno
dell’associazione criminale di Scavetto, il quale riferiva a Quaranta: «ci vediamo
ma io voglio stare tranquillo (…). E’ giusto che sto tranquillo perché se prendono
pure a me (…). Qua tutte le cose in mezzo alla strada restano».
Il Tribunale non ha infine valutato l’importanza della conversazione tra
Nugara e Scavetto, allorché il primo si recava a trovare il secondo, portandogli i
saluti di Fragapane, reggente del “mandamento”.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 273 e
192 cod. proc. pen..
In sede cautelare è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio
idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato.
Il Tribunale del riesame è incorso nell’errore di diritto costituito dalla
violazione del principio della valutazione unitaria della prova, essendosi limitato
ad una valutazione autonoma dei singoli elementi probatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito indicate.

2. Il primo motivo è generico perché non si confronta con le adeguate
motivazioni fornite dal Tribunale del riesame, con ciò omettendo di assolvere la
tipica funzione di una critica argomentata avverso la ordinanza oggetto di ricorso
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso,
sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze di indagine, non

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estrema prudenza, volta ad eludere interventi dell’autorità giudiziaria.

consentita a questa Corte di legittimità

(ex plurimis Sez. U, n. 47289 del

24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.1. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala
deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dal Collegio della cautela
nell’evidenziare che, con riferimento all’unico reato fine inizialmente contestato,
cioè la tentata estorsione in pregiudizio di Antinoro Savino, il G.i.p.
condivisibilmente ha escluso la configurabilità di un tentativo punibile, non
essendo stato posto in essere da parte dell’indagato alcun atto idoneo e diretto

ritenuto, con motivazione non coerente, che le conversazioni telefoniche
intercettate fossero indicative dell’inserimento dell’indagato nel sodalizio
mafioso.
Dalle intercettazioni risulta, infatti, che Scavetto non contattò mai
l’imprenditore nei cui confronti avrebbe dovuto porre in essere l’estorsione, pur
essendo facilmente avvicinabile in quanto suo compaesano, nè incaricò qualcuno
di andarlo a trovare. Vi è una sola conversazione intrattenuta tra Scavetto e
Nugara, alla quale, come ha correttamente sostenuto il Collegio della cautela,
non può attribuirsi il valore di grave indizio di colpevolezza.
Con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, il
Tribunale del riesame ha poi sottolineato che, a differenza di quanto sostenuto
dalla accusa, non risulta che l’indagato abbia partecipato ad alcuna riunione
presso la masseria di Fragapane.
Del pari, si sottraggono a censure di vizi logico-giuridici ictu °cui/ percepibili
– e come tali esulanti dal tipo di sindacato in questa Sede correttamente
attivabile – anche le ulteriori deduzioni della ordinanza impugnata sul fatto che
l’atteggiamento poco collaborativo assunto dall’indagato mal si concilii con il
ruolo attribuito a Scavetto di referente della “famiglia di Casteltermini” ed
appaia, invece, sintomatico della volontà dello stesso di non essere coinvolto in
vicende illecite, verosimilmente per paura di essere arrestato come il padre, già
condannato per il delitto di cui all’articolo 416 bis cod. pen..
Una ulteriore conferma alla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale del riesame è fornita dal collaboratore di giustizia Quaranta Giuseppe il
quale, interrogato, ha ribadito che il ricorrente «non si muoveva e non voleva
vedere nessuno».
2.2.

Deve,

sul

punto,

evidenziarsi

che secondo

l’orientamento

giurisprudenziale ispirato da una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione (Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670) nel
quadro di una fattispecie plurisoggettiva come quella descritta dall’art. 416-bis
cod. pen. debba tenersi conto del contributo del singolo partecipante, il quale
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in modo non equivoco a imporre la “messa a posto” all’imprenditore, ma ha

non può risolversi in un dato meramente formale, destinato ad essere inteso in
termini puramente astratti, ma deve essere concretamente calato all’interno del
sodalizio esaminato: in tal senso si è rilevato che deve attribuirsi all’elemento
rappresentato dal far parte dell’associazione un significato che ne valorizzi
l’incidenza sull’esistenza e sullo svolgimento dell’attività del sodalizio, cioè un
significato che non si limiti alla statica contemplazione di una qualità, ma si
risolva nell’individuazione di un ruolo dinamico e funzionale.
La citata pronuncia ha dunque in tal senso affermato che «la condotta di

compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più
che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione
del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a
disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi».
Con motivazione immune da vizi logici censurabili in questa sede, il
Tribunale del riesame di Palermo ha sottolineato come la partecipazione di
Scavetto all’associazione mafiosa non potesse essere desunta da alcun indicatore
fattuale tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di
“osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di
“uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però
significativi “facta concludentia” -, idonei senza alcun automatismo probatorio a
dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo.
2.3. In conclusione deve ritenersi che il Procuratore della Repubblica di
Palermo si limiti apoditticamente a riproporre gli argomenti che il Tribunale
aveva già motivatamente respinto, escludendo non illogicamente la gravità
indiziaria del quadro probatorio.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, alla
luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio della cautela, ha correttamente
proceduto ad una valutazione unitaria del fatto (Sez. F, n. 38881 del
30/07/2015, Rv. 264515).
Ed, in particolare, ha accertato, in un primo momento, il livello di gravità e
precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ed ha poi
proceduto al loro esame globale e unitario, senza però riuscire a dissolverne
l’indubbia ambiguità.
Proprio in considerazione dell’accertata impossibilità di fornire una lettura
complessiva del quadro probatorio in grado di chiarirne l’effettiva portata
dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa
nel capo di imputazione, il Collegio della cautela ha correttamente annullato
l’ordinanza del G.i.p.
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partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 29 maggio 2018

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