Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36838 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36838 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVO FRANCESCO N. IL 13/12/1968
avverso la sentenza n. 2336/2009 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 02/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

DEP2GIT40,,TA
IN C’ ,
SET 2013
Il Fu’ C:udizíario

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del L
dicembre 2010 con la quale veniva condannato alla pena di curo
3420,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole dei reato di cui
all’art. 697 c.p.p. proponeva appello Schiavo Francesco, assistito
dal difensore di fiducia, appello poi convertito in ricorse per
cassazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., ce. V.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di qucs e arte
con gli adempimenti processuali di rito.
3.11 ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della
Cassazione a mente del disposto dell’articolo 613, ce. 1. c.p.p..
Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione
anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui
l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia
stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappocne
irrituatmente proposta la impugnativa di merito
16/09/2004, n.38293; Cass,. Sez. Lu., 27.1 1, 9 008, 47803).
!esta
Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato
Corte, di recente anche nella sua più autorevole composi, r ne.
che qui si ribadisce.
Nel caso di specie il ricorso risulta proposto da I ‘avv. Matteo t’ .cia
di Pagani non iscritto nell’albo speciale detto.
11 ricorso va per questo dichiarato inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende. somma che si
stima equo determinare in euro 1000.00.
P. Q.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
e Li fek 1000,00 alla Cassa delle ammende.
In Roma, addì 25 giugno 2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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