Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36838 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36838 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REKA ENDRIAN N. IL 21/09/1988
avverso la sentenza n. 1119/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
28/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe REKA Endrian veniva condannato per il reato di guida
senza patente (acc. in Corciano il 3\7\2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alle censure relative all’affermazione della penale responsabilità, le censure formulate
sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p. e fondate su motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità.
Invero il giudice di merito è giunto alla pronuncia di condanna ritenendo correttamente
identificato l’imputato dalla polizia giudiziaria. Infatti essendo stato coinvolto in un incidente
stradale, l’identificazione come conducente del motociclo è avvenuta sul posto
nell’immediatezza dell’intervento della P.G.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla
ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel
giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al
sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di
macroscopica illogicit’à, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche (neanche richieste a verbale dal difensore) ed alla
determinazione della pena, il tribunale non ha rilevato alcun elemento positivo di valutazione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati
nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in
cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa rispetto
alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
alla Cassa delle ammende.
processuali e al versamento della somma di euro
e-k
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigli

e estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il vizio della motivazione della
sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità, non essendo certa la
identificazione dell’imputato come conducente del veicolo; inoltre, relativamente alla mancata
concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

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