Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36834 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36834 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO SALVATORE N. IL 18/01/1939
avverso la sentenza n. 208/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA,
del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.10.2011 il Giudice onorario del Tribunale di Catania
sez.dist. di Mascalucia dichiarava Gambino Salvatore colpevole dei reati previsti
da; A)art.58 Regolamento di esecuzione e dall’art.221 T.U.L.P.S.; B)art.20 legge
n.110 del 1975, condannandolo alla pena di euro 440 di ammenda. Accertati in
Mascalucia il 14.6.2007.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: violazione di
legge per non avere il giudice di merito rilevato la prescrizione; erronea
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1 reati per cui il ricorrente è stato condannato ( omessa ripetizione della
denuncia dell’arma e omessa custodia della medesima) appartengono alla
categoria dei reati omissivi di natura permanente, che si connotano per il fatto
che l’inadempimento del dovere non si esaurisce istantaneamente ma si protrae
nel tempo , essendo nella facoltà dell’agente porre termine alla situazione
antigiuridica mediante l’attuazione della condotta omessa (in tal senso Sez. 3, n.
9836 del 02/07/1984, Barsotti, Rv. 166579). Ne deriva che il termine della
prescrizione decorre ai sensi dell’art.158 cod.pen. dalla data di cessazione della
condotta omissiva perdurante nel tempo, che nel caso in esame si individua
nella data di accertamento dei reati (14.6.2007), con la conseguenza che il
termine di prescrizione non risulta decorso dalla data di pronuncia della sentenza
impugnata.
2.In materia di armi si applica la disciplina della confisca
obbligatoria
prevista dall’art.6 legge n.152 del 1975.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille_
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.
applicazione della confisca ai sensi dell’art.240 cod.pen.