Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36834 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36834 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDER ROBERTO N. IL 26/08/1953
avverso l’ordinanza n. 78/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO,

Data Udienza: 15/04/2015

FATTO e DIRITTO

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, deducendo la insufficienza della motivazione e violazione di legge.
Con memoria depositata il 21\3\2014 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che “In tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto
sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p., giacché l’unica deroga a
tale disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma primo, c.p.p. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (Cass.
Sez. Un., 34535\01, Petrantoni; Cass. III, 42737\08, Marino).

Ne consegue, nel caso di specie, che essendo stato il ricorso presentato
personalmente dalla parte, esso è inammissibile.
Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende
della somma di euro 500= a titolo di sanzione pecuniaria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto che la
difesa dell’Avvocatura non ha esposto considerazioni diverse da quelle indicate nella
relazione di spoglio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali ed al versamento della somma di 500= euro alla Cassa delle
Ammende. Nulla per le spese
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliere estensore

1. Con ordinanza del 25\2\2013 la Corte di Appello di Milano, rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da MANDER Roberto.
Questi, arrestato in data 24\2\1994, per art. 643 e 647 c.p., era rimasto detenuto
dalla predetta data fino al 2\3\1994; successivamente nel giudizio di cognizione era
stato assolto con formula piena.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato che
sussisteva la colpa grave del ricorrente in nesso eziologico con la carcerazione patita.

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