Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36833 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36833 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIULLARI ANGELO N. IL 13/08/1936
avverso la sentenza n. 1895/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Con consolidato orientamento, questa Corte
ha
avuto
modo
di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
In particolare, quanto al motivo di censura relativo alla mancata assunzione di una prova
decisiva e cioè di una perizia, va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente
affermato che “per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo
soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla
valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante
per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni
contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe
sicuramente determinato una diversa pronuncia” (ex plurimis, Cass. II, 16354\06,Maio);
questa Corte ha anche precisato che “non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova
decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di
prova processualmente acquisiti, non per eliderne l’efficacia probatoria, ma per effettuare un
confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argonnentative”
(Cass. II, 2827\05, Russo).
Con riferimento alla perizia, essa “per il suo carattere “neutro” sottratto alla disponibilità delle
parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova
decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi
dell’art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da
adeguata motivazione è insindacabile in cassazione” (Cass. IV, 14130\07, Pastorelli).
Nel caso di specie il giudice di merito, ha evidenziato come dalla certificazione medica presente
in atti emergeva la piena capacità di intendere e volere dell’imputato.
Tale motivazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica, è incensurabile in
questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

DEPOSITATA

1. L’imputato MAIULLARI Angelo ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con
cui è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 624-625 c.p. (acc. in
Vertemate con Minoprio il 6\6\2010).
L’imputato si duole della mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una perizia
psichiatrica.

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