Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36832 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36832 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPERINDEO ALBERTO N. IL 04/01/1969
avverso l’ordinanza n. 408/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31.5.2012 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava
il reclamo proposto da Sperindeo Alberto contro l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione della liberazione
anticipata per il periodo di detenzione dal 2001 al 2009.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione per manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che i comportamenti posti in essere
in ambiente extracarcerario del detenuto , che ha commesso numerosi reati nel
periodo oggetto di valutazione, venendo anche arrestato per i reati di
fabbricazione ed uso di documenti falsi, ricettazione ed altro, costituiscono un
impedimento alla concessione del beneficio. Il giudizio è conforme alla
giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di liberazione anticipata, anche
una condotta del condannato posteriore al riacquisto della libertà può giustificare
retroattivamente il diniego del beneficio, allorché essa dimostri la non effettiva
partecipazione del soggetto alla pregressa opera di rieducazione. (Sez. 1, n.
20889 del 13/05/2010, Monteleone, Rv. 247423).
La circostanza che i procedimenti penali non si siano ancora conclusi con
una sentenza irrevocabile di condanna, non è rilevante in questa sede, posto che
il Tribunale di sorveglianza, ai fini delle determinazioni di propria competenza
sulla condotta dell’imputato,è legittimato a prendere in considerazione anche i
precedenti giudiziari.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.