Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36832 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36832 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNA SEBASTIANA LUISANA N. IL 01/11/1985
avverso la sentenza n. 2430/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di SANNA Sebastiana
Luisana per i delitti di cui all’art. 624-625 c.p. e 385 c.p.(acc. in Marsala il 15\12\2012)

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono fondate su motivi non specifici.
Con consolidato orientamento, questa Corte
ha
avuto
modo
di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Inoltre il requisito della specificità consiste nella precisa e determinata indicazione dei punti di
fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la
mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 21858 del 19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di
specificità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condannM ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presieremn.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato,deducendo la mancanza e\o manifesta illogicità
della sentenza laddove non era stato riconosciuto lo stato di necessità.

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