Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36831 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36831 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NUZZO DOMENICO N. IL 23/03/1972
avverso l’ordinanza n. 1907/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Nuzzo Domenico, detenuto in espiazione pena inflitta con sentenza di
condanna per i reati previsti dagli artt.416 bis cod.pen. 629 cod.pen. e 7 legge
n.203 del 1991,

-Tor0. wh.1) presentava richiesta di liberazione anticipata

relativamente ai semestri dal 6.10.2004 al 6.10.2011. Con ordinanza del
5.3.2012 il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava la richiesta in quanto,
ai sensi dell’art.4 bis comma 3 bis legge Ord.pen., risultava l’attualità del
collegamento del detenuto con sodalizi criminosi di stampo camorristico.

sorveglianza di Napoli che lo rigettava con ordinanza del 23.4.2012.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza,
La circostanza relativa al mancato rinvenimento agli atti della nota della
DDA, attestante la sussistenza di collegamenti attuali del ricorrente con la
criminalità organizzata, non risulta essere stata previamente dedotto quale
motivo di reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza, il quale ha comunque
rigettato la richiesta in base al fatto che il detenuto risulta anche indagato per il
reato previsto dall’ art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ai sensi
dell’art.7 legge n.203 del 1991, e che nell’ambito carcerario ha provocato risse
avvalendosi delle condizioni di soggezione che suscita negli altri detenuti. Le
argomentazioni del Tribunale di sorveglianza , non illogiche, sono incensurabili
nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

Avverso l’ordinanza Nuzzo Domenico proponeva reclamo al Tribunale di

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