Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36831 del 20/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36831 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RODA’ PIETRO nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 02/08/1966

avverso l’ordinanza del 21/07/2017 del TRIBUNALE per il riesame di REGGIO
CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

.777-77′

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria Sezione per il riesame, con atto del
21/7/2017 confermava il provvedimento emesso dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria che aveva convalidato in data
21/6/2017 il sequestro operato dai Carabinieri di Reggio Calabria con verbale del
20/6/2017 avente ad oggetto una bicicletta elettrica alla cui guida era stato colto

l’esigenza di apporre il vincolo reale sul bene ai fini dell’accertamento dei fatti.
La difesa, a sostegno del ricorso presso il Tribunale del riesame, deduceva
l’insussistenza del fumus del contestato reato di cui all’art. 73 d.lvo n. 159/11, in
quanto gli accertamenti tecnici eseguito dal consulente di parte avevano
dimostrato come l’avviamento del motore della bicicletta e la sua accelerazione
avvenivano utilizzando esclusivamente i pedali.
Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta, considerando che in
tema di sequestro probatorio il sindacato del giudice del riesame non può
investire la concreta fondatezza dell’accusa ma è circoscritto alla verifica
dell’astratta possibilità di sussumere il fatto sotto una determinata ipotesi di
reato ed al controllo in ordine alla qualificazione dell’oggetto sequestrato come

corpus delicti e quindi all’esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene
stesso e l’illecito penale. Inoltre il sequestro probatorio trova giustificazione nella
sola corrispondenza tra quanto emerge dalla segnalazione di reato ed il
contenuto della ipotesi legale ed è istituto funzionale alla ricerca ed assicurazione
delle fonti di prova.

2.

Ricorre per cassazione Rodà Pietro per il tramite del suo difensore,

chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza, ai sensi dell’art. 606 lett. b)
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 253, 257 del codice di rito.
L’ordinanza impugnata difetta di ogni valutazione tanto sul fumus commissi

delicti quanto sulle finalità perseguite con il provvedimento ablativo, né ha
tenuto conto della documentazione depositata dalla difesa, laddove dalla
relazione di accertamento tecnico di parte era emerso che il veicolo esaminato
non presenta installati i congegni di accelerazione o avviamento del motore che
avviene solo utilizzando i pedali.

3.

Nel provvedimento di convalida il Pubblico Ministero rilevava che la

bicicletta a pedalata assistita, oggetto di sequestro, costituisce cosa “pertinente
al reato” equiparabile ad uno scooter in quanto dotata di motorino elettrico

2

Rodà Pietro, perché ritenuta “cosa pertinente al reato” e per soddisfare

funzionante autonomamente ed indipendentemente dl fatto che si pedali e che
l’indagato conduceva sprovvisto di patente di guida, casco ed assicurazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Premesso che il ricorso davanti al Tribunale del riesame andava proposto

ricorrente (artt.253 e 257 cod. proc. pen.), vale rilevare trattarsi di un sequestro
probatorio la cui finalità è quella di sottrarre la cosa pertinente al reato alla libera
disponibilità dell’agente. Il sequestro probatorio è stato legittimamente disposto
dalla polizia giudiziaria e convalidato dall’Autorità Giudiziaria e la giustificazione
addotta dal ricorrente con l’allegazione della consulenza di parte si inquadra
nell’ambito di problematiche probatorie, senza intaccare la «legittimità» del
provvedimento di cautela reale. Non c’è dubbio che la bicicletta elettrica
costituisca “cosa pertinente al reato” e perciò strumentale all’accertamento del
fatto e sono state indicate specifiche ragioni giustificative in relazione alla
sussistenza della relazione tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine:
secondo il Pubblico Ministero, la bicicletta a pedalata assistita, dotata di un
motore ausiliario elettrico, è equiparabile ad uno scooter in quanto dotata di un
motorino elettrico funzionante autonomamente e prescindendo dall’attività di
pedalare che l’indagato conduceva sprovvisto di patente di guida, di casco ed
assicurazione.
Il Tribunale, a sua volta, ha affermato che il sindacato dell’organo del
riesame è limitato all’accertamento che i provvedimenti di perquisizione e
sequestro probatorio, d’iniziativa della polizia giudiziaria e convalidati dal PM,
trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita e siano
inquadrabili in una specifica ipotesi di reato; inoltre, non appare sufficiente fare
riferimento alla consulenza di parte, non disposta dal PM né i relativi
accertamenti sono avvenuti nel contraddittorio dell’Accusa, così come le prove
tecniche sul mezzo.
La giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come la motivazione del
provvedimento impositivo del vincolo reale debba essere modulata in relazione al
caso concreto distinguendosi tra il caso in cui il nesso tra il bene e il reato per cui
si procede sia indiretto, ed il caso in cui si può fare ricorso ad una formula
sintetica allorchè la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza
(Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 , Caruso, Rv. 263130; Sez. 2, n. 50175 del
25/11/2015 , Scarafile, Rv. 265525 che richiama la necessità che il decreto di

3

ai sensi dell’art. 355 cod. proc. pen., e non ai sensi degli articoli citati dal

sequestro dia conto degli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del
fatto in modo da far emergere la relazione di immediatezza fra la cosa oggetto di
sequestro e l’illecito penale). Poiché nel caso di specie si verte nella seconda
delle ipotesi possibili, il ricorso deve ritenersi palesemente infondato.
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 20/03/2018

determinare in euro 2000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA