Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36830 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36830 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERCURIO SEBASTIANO N. IL 12/02/1961
avverso l’ordinanza n. 976/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Mercurio Sebastiano, detenuto in espiazione della pena di anni 8 e mesi 2 di
reclusione, inflitta con sentenza Corte di appello di Milano del 29.9.2009 di
condanna per i reati di associazione a delinquere finalizzato allo spaccio di
sostanze di stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti, presentava
istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare.
Con ordinanza del 17.7.2012 il Tribunale di sorveglianza di Torino
respingeva entrambe le istanze

contraddittorietà della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza , prima dell’accesso del condannato a misure
alternative alla detenzione carceraria, ha ritenuto necessaria una progressione
trattamentale esterna attraverso l’ammissione al lavoro esterno o al regime di
semilibertà, da concedere allorché si concretizzerà il presupposto di una stabile
attività lavorativa.
L’argomentazione del Tribunale di sorveglianza è priva di vizi logici ed i
motivi di ricorso si sostanziano in una difforme valutazione di merito delle
medesime circostanze fattuali ritenute dal Tribunale di sorveglianza ostative,
nell’immediato, alla concessione delle misure alternative richieste.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

Avverso l’ordinanza il difensore ricorre per manifesta illogicità e

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