Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36830 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36830 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VANCURTI EMILIANO N. IL 02/09/1975
avverso la sentenza n. 3465/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila confermava in punto di affermazione di
responsabilità la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato Vancurti Emiliano
responsabile del reato di cui agli art. 110, 81, 624 bis c.p.;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: 1)
violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione del rinvio

riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
-rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato: risulta, infatti, che all’udienza del
15/11/2012, intervenuta dopo la dichiarazione di contumacia dell’imputato in precedente
udienza, non sia stata formulata dall’imputato espressa istanza di voler partecipare all’udienza,
talché corretto si appalesa il provvedimento che rigetta l’istanza di rinvio dell’imputato per suo
impedimento in forza della contumacia dichiarata (in tal senso il consolidato orientamento di
questa Corte, da ultimo Cass. 2529/2014 Rv 262282);
– rilevata, altresì, la manifesta infondatezza dell’ulteriore motivo, in ragione della congrua
motivazione riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche, motivato sulla
scorta dei precedenti penali specifici dell’imputato;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condannaUOricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015

Il Consigliere estensore

per legittimo impedimento dell’imputato 2) violazione di legge e difetto di motivazione con

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