Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36829 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36829 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GATTO GIANFRANCO N. IL 09/10/1966
avverso la sentenza n. 2856/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Con consolidato orientamento, questa Corte
ha
avuto
modo
di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV,
5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Circa il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravanti contestate e di
riduzioni di pena, il giudice di merito ha osservato che le attenuanti non potevano essere
concesse con giudizio di prevalenza e la pena ridotta, in ragione dei precedenti penali e
dell’assenza di manifestazione di volontà di resipiscenza e ravvedimento .
Tale motivazione, in quanto non incongrua e non manifestamente illogica, è incensurabile in
questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigli re estens

1. L’imputato GATTO Gianfranco ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe, con
cui è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 624-625 c.p. (furto di
energia elettrica : acc. in Alcamo il 24\3\2010). In appello la pena veniva ridotta a mesi 4 di
reclusione ed C 120= di multa, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravanti.
L’imputato si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA