Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36828 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36828 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATINA GIOACCHINO N. IL 15/07/1967
avverso la sentenza n. 2158/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 15/04/2015
OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di MATINA
Gioacchino per il delitto p. e p. di cui agli artt. 624 e 625 per il furto di materiale ferroso da
ponteggio in un cantiere edile (acc. in Palermo il 8\1\2009).
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su motivi non specifici.
Invero, quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., il giudice di merito
ha evidenziato come il valore dei beni asportati (cavalletti da ponteggio) non fosse di “speciale
tenuità”, così coerentemente negando il riconoscimento della attenuante.
Invero questa Corte di legittimità ha statuito che “per la sussistenza della attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve (id
est: tenuità), ma lievissimo (id est: speciale tenuità), ossia di rilevanza economica minima. La
speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa
rapportato al livello economico medio della comunità…” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6057 del
07/03/1989Ud. (dep. 20/04/1989), Rv. 181113; conf., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9931 del
09/09/1985Ud. (dep. 29/10/1985), Rv. 170867).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015 ,
Il Consigl re est
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la carenza motivazionale in relazione
al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.