Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36828 del 06/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36828 Anno 2018
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Galeotti Maurizio, nato a Bologna il 01/10/1963
avverso la sentenza del 10/03/2017 emessa dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Marilia di Nardo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha applicato
ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Maurizio Galeotti la pena di anni
due, mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di detenzione illegale di
stupefacenti (capo A), nonché la pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di

Data Udienza: 06/10/2017

reclusione ed euro 3.100 di multa per i reati di detenzione illegale di pistola e
di porto illegale di arma da taglio (capi B e C).

2. L’avvocato Carla Garrasi, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
– omessa motivazione in ordine alla confisca di quanto sequestrato;

capo B), anziché a quello di cui al capo C).

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, si rileva che la confisca è stata disposta ai
sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., sicché trattandosi di confisca
obbligatoria non vi era necessità di motivazione.
3.2. Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato, in quanto
correttamente la recidiva è stata riferita al reato di cui al capo B) in materia di
armi, dal momento che i precedenti dell’imputato sono costituiti da due
sentenze di condanna per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere
punito ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, reato che è stato
correttamente considerato della stessa indole rispetto ai delitti di detenzione
di armi e munizioni contestati al capo B).

4. La manifesta infondatezza dei motivi dedotti comporta la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si
ritiene equo determinare in euro 2.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 06/10/2017

– erronea applicazione della recidiva, riferita erroneamente al reato di cui al

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