Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36826 del 04/07/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36826 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LIGUORI MARIA ANTONIETTA, nata il 09/11/1955 a Larino

avverso la sentenza del 19/12/2017 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Felicetta Marinelli, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Nicolino Cristofaro, che si è riportato ai motivi del ricorso
ed ha insistito per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1.

Maria Antonietta LIGUORI, a mezzo del proprio difensore, propone

tempestiva impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la
Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa dal g.u.p. del

Data Udienza: 04/07/2018

Tribunale dello stesso capoluogo molisano, pur mandandola assolta dalle
imputazioni ascrittile ai capi A), C) ed E) della rubrica, ha confermato la sua
declaratoria di colpevolezza quanto agli addebiti di falso, sub D), e di peculato,
sub F), l’uno inerente alla delibera adottata il 19.09.2011 dalla prevenuta, quale
presidente del Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali del Molise, falsa nella
parte in cui dava atto della designazione della stessa LIGUORI quale componente
della commissione di concorso del progetto Master del Ministero della Giustizia,
nonché della individuazione della supplente in persona di Margherita DI IORIO e

rimborso per spese di viaggio spettanti a soggetto terzo, per C 165,00, di cui la
LIGUORI medesima si appropriava, prelevando direttamente l’importo relativo.
Donde la rideterminazione in misura di giustizia della pena originariamente
inflitta, con il riconoscimento dei doppi benefici di legge, oltre statuizioni
accessorie.
2.

Assume il difensore ricorrente che il capo della sentenza che concerne la

confermata condanna per il reato previsto e punito dall’art. 479 cod. pen. è
inficiato da violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., “per carenza
sia dell’elemento oggettivo che soggettivo” propri della norma incriminatrice: la
delibera di cui trattasi “era solo di ratifica”, atteso che il suo oggetto era stato
concordato in precedenza ed era perfettamente noto a tutti i consiglieri – che,
interpellati telefonicamente, per via dell’obiettiva ristrettezza dei tempi, avevano
già tutti escluso di essere interessati a partecipare personalmente alla
commissione in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine molisano – e fu
comunque nuovamente illustrato loro, detto significato avendo il riferimento alla
“ampia discussione”, che compare nel verbale della seduta in questione, la cui
corretta esegesi deve tener conto – giusta la tesi in esame – del carattere
“sintetico” e “non puntuale” delle verbalizzazioni, redatte da consiglieri privi di
“conoscenza giuridica specifica” e perciò “mai riportate analiticamente e
pedissequamente”, secondo “prassi consolidate nel corso di un ventennio, mai
contestate e sempre accettate da tutti”. Di qui l’assenza della stessa materialità
del fatto di reato di cui trattasi, essendo stata comunque “omessa ogni
valutazione sull’elemento soggettivo”, in ordine al quale sottolinea il ricorso che,
pur non richiedendo la fattispecie in esame né “l’animus nocendi”, né “l’animus
decipiendi”, nondimeno il dolo generico richiesto non è “in re ipsa”, onde non può
esser fatto coincidere con la pura e semplice “immutatio veri”.
Quanto all’addebito di peculato, parte ricorrente denuncia sia violazione di
legge che vizio di motivazione: la prima riconducibile alla disponibilità della cassa
in capo unicamente alla segretaria del Consiglio dell’Ordine, depositaria di tale

dell’autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio; l’altro avente ad oggetto il

”competenza esclusiva, specifica e non delegabile o delegata”, essendosi peraltro
l’odierna ricorrente limitata ad anticipare al NUZZO, su sua richiesta ed in
assenza della funzionaria anzidetta, il rimborso delle somme spese in
rappresentanza dell’ente, che il Consiglio dell’Ordine si assume accordare nella
loro totalità, “senza esclusione alcuna”; la seconda discendente dalla dedotta
illogicità e contraddittorietà del ragionamento giustificativo svolto dalla Corte
distrettuale, là dove dapprima “segnala che non vi è supporto probatorio della
anticipazione delle somme – ignorando la lettera del NUZZO richiamata nei

alla declaratoria di colpevolezza, “sul presupposto erroneo di una presunta non
esistenza della richiesta di rimborso dello stesso” (essendo comunque
asseritamente ravvisabile, in detto iter, la “omessa valutazione di una prova
decisiva che esclude la fattispecie contestata”). Non senza aggiungere,
conclusivamente, la “carenza (dell’)elemento soggettivo”, essendosi la LIGUORI
limitata a richiedere “la restituzione di quanto anticipato, nella convinzione
pacifica della legittimità delle sue condotte”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso non sfugge ad un preliminare e doveroso vaglio di ammissibilità,

alla stregua delle considerazioni che seguono.
2.

E’ di tutta evidenza che la confutazione operata dalla difesa della

LIGUORI, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi – sia oggettivo che
soggettivo – propri del ritenuto reato di falso, reitera, nella sostanza, le
medesime doglianze mosse con la proposizione dell’atto di appello, cui la Corte
territoriale ha fornito congrua risposta, significando come le contestate falsità
trovino puntuale riscontro nella constatazione documentale che gli argomenti,
oggetto della delibera di cui la recepita prospettazione accusatoria assume la non
rispondenza al vero, risultano del tutto estranei al contenuto del verbale relativo
alla riunione in cui sarebbero state adottate le decisioni poste a base della
delibera medesima: donde la consequenziale impossibilità di riferire la “ampia
discussione”, di cui dà atto il verbale anzidetto, alla trattazione di tali argomenti.
Si è, dunque, in presenza di un ragionamento congruo e lineare, per certo
non inficiato da manifesta illogicità, laddove solo la presenza di siffatto vizio
motivazionale legittimerebbe l’intervento censorio di questa Corte, cui
notoriamente non compete di valutare la rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali, in ragione del limitato orizzonte proprio del sindacato
demandato al giudice di legittimità, deputato unicamente alla verifica
dell’esistenza di un apparato argomentativo che non sia connotato da evidente
3

motivi di appello, dove si conferma la legittimità del tutto -“, per poi pervenire

incongruenza logica (cfr., per tutte, Sez. U. n. 47289 del 24.09.2003, ric.
Petrella, Rv. 226074).
In ultima analisi, si è in presenza di un’alternativa ricostruzione del fatto
– quella, appunto, basata su una presunta e previa comunicazione informale a
tutti i partecipi della riunione, cui avrebbe comunque fatto seguito la trattazione
dei punti qui rilevanti, al di là dei limiti di verbalizzazione, asseritamente
ricondotti alle scarse cognizioni giuridiche dei partecipi ed all’esistenza di una
inveterata prassi in tal senso – di cui però non v’è traccia nella sentenza

che certo non può essere introdotta in questa sede, in ragione della sua
ontologica incompatibilità, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, con
la struttura e la funzione che sono proprie del giudizio di legittimità.
3.

Quanto, poi, all’addebito di peculato,

nulla quaestio

in ordine alla

manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge, come detto ricondotta
alla competenza futionale ed esclusiva della segretaria del Consiglio dell’Ordine
in tema di cassa. Ciò in quanto è del tutto consolidata l’esegesi per cui, “In tema

di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è
solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale
o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto
che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità
della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio
anche la sola occasione per un tale comportamento” (così, di recente, Sez. 6,
sent. n. 33254 del 19.05.2016, Rv. 267525): il che si attaglia puntualmente al
caso di specie, essendo fuor di discussione che la somma in questione fu
materialmente erogata dalla LIGUORI, ancorché, a suo dire, a titolo di
anticipazione.
Quest’ultima tesi, che è alla base del denunciato vizio di motivazione, è
(nuovamente) reiterata dalla difesa della ricorrente, attraverso la non consentita
estrapolazione di passaggi tratti dalle dichiarazioni del denunciante Antonio
NUZZO, al di fuori, peraltro, di qualsivoglia addebito di travisamento della prova,
comunque destinato a soggiacere agli angusti limiti tratteggiati dalla conforme
giurisprudenza nell’ipotesi, qui ricorrente, di c.d. “doppia conforme”. Ancora una
volta, pertanto, il ricorso proposto si risolve nell’indebito tentativo di avallare, in
sede di legittimità, una difforme prospettazione del fatto, senza peraltro – come
già in relazione all’addebito di falso – farsi carico in alcun modo delle ragioni
rappresentate dalla Corte distrettuale a sostegno del proprio convincimento,
basate sulla parola del ricordato denunciante e sulla dedotta assenza della
richiesta di rimborso a firma del NUZZO, compatibile anche temporalmente con

impugnata, così come nella convergente (sul punto) pronuncia di primo grado, e

la ricostruzione difensiva, richiesta che pure avrebbe dovuto essere
necessariamente presente.
4. L’anticipata declaratoria comporta l’adozione delle statuizioni previste dall’art.
616 cod. proc. pen. e, per l’effetto, condanna dell’imputata alla refusione delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende,
della congrua somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018
Il consigliere estensore

spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle

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