Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36825 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36825 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRISINA DANIELE N. IL 14/08/1991
avverso la sentenza n. 2049/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di FRISINA Daniele
per il delitto p. e p. dall’art. 624 bis-625 (acc. in Pescara e Chieti il 18\2\2012). In appello
veniva riconosciuta la sussistente dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. equivalente alle
aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su motivi non specifici.
Quanto al benefico della sospensione condizionale, al diniego delle attenuanti generiche e della
prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ed al complessivo trattamento
sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come l’imputato non fosse meritevole degli
invocati benefici in ragione dei precedenti penali per rapina ed armi che non consentivano una
prognosi favorevole in ordine alla personalità del Frisina.
Insindacabili in sede di legittimità, sono i rilievi fattuali del giudice di merito che hanno fatto
ritenere l’imputato immeritevole dei benefici di legge, quando, come nel caso di specie, sono
sorretti da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Co

r

estens

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la carenza motivazionale in relazione
al diniego della sospensione condizionale e delle attenuanti generiche, al complessivo
trattamento sanzionatorio ed al diniego della prevalenza delle attenuante riconosciuta.

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