Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36824 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36824 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE RAYMONDI FABRIZIO N. IL 16/10/1970
DE RAYMONDI GIUSEPPE N. IL 03/06/1935
avverso la sentenza n. 188/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

,
ì

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 14
giugno 2012, con la quale veniva confermata quella resa in prime
cure dal GUP del Tribunale della stessa sede in data 25 novembre
2011 e, con essa, la loro condanna alla pena, rispettivamente, di
mesi due e giorni dieci di arresto ed euro 50,00 di ammenda e di
euro 160,00 di ammenda perché riconosciuti colpevoli, come da
rubrica, del reato di cui all’art. 697, entrambi, e del reato di cui
all’art. 4 1. 110/1975 il solo De Raymondi Fabrizio, propongono
ricorso per cassazione il medesimo De Raymondi Fabrizio
unitamente al coimputato De Raymondi Giuseppe, assistiti dal
comune difensore di fiducia, lamentando violazione di legge ed
insufficiente motivazione in particolare osservando: la norma
incriminatrice di cui all’art. 4 1. 110/1975 non contempla la
fattispecie concreta contestata (possesso di nove pugnali nella
propria abitazione); i pugnali possono essere stati ivi trasportati da
terzi in epoca imprecista; quanto alla contravvenzione di cui all’art.
697 c.p. i giudici g di merito hanno valorizzato la testimonianza
dell’agente Tommasi, ma questa non spiega chi dei due imputati
abbia consumato la condotta contestata ad entrambi.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa ricorrente ha pedissequamente riproposto in sede di
legittimità le medesime doglianze già prospettate in sede di appello
e dal giudice di secondo grado correttamente confutate con
argomenti ignorati in questa sede di legittimità. Ha infatti osservato
il giudice di appello che la detenzione dei nove coltelli è riferita ad
uno soltanto dei due imputati, mentre la detenzione delle cartucce è
riferibile ad entrambi i prevenuti dappoichè ritrovate, visibili ad
entrambi, in un comune mobilio casalingo.
A ciò nulla ha replicato la difesa ricorrente, il cui ricorso di
legittimità deve pertanto ritenersi generico ed aspecifico.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00 per ciascun imputato.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

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