Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36824 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36824 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORCU FERDINANDO N. IL 17/08/1937
avverso la sentenza n. 8591/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

Fatto e diritto

– Rilevato che il Tribunale di Milano applicava su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena concordata per il reato di cui all’art. 589 c.p., disponendo a carico dell’imputato
la sospensione della patente di guida per la durata di anni due;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto alla statuizione relativa alla

edittale patteggiata (mesi sedici di reclusione);
– rilevato che il motivo è manifestamente infondato in ragione della congrua motivazione circa
la durata della sanzione accessoria che ha evidenziato la gravità delle violazioni del codice della
/
strada poste in essere;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015

Il Consigl ere estensore

Il Presidente

sanzione amministrativa accessoria, che assumeva non proporzionata alla misura della pena

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA