Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36824 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36824 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORCU FERDINANDO N. IL 17/08/1937
avverso la sentenza n. 8591/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che il Tribunale di Milano applicava su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena concordata per il reato di cui all’art. 589 c.p., disponendo a carico dell’imputato
la sospensione della patente di guida per la durata di anni due;
-che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto alla statuizione relativa alla
edittale patteggiata (mesi sedici di reclusione);
– rilevato che il motivo è manifestamente infondato in ragione della congrua motivazione circa
la durata della sanzione accessoria che ha evidenziato la gravità delle violazioni del codice della
/
strada poste in essere;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015
Il Consigl ere estensore
Il Presidente
sanzione amministrativa accessoria, che assumeva non proporzionata alla misura della pena