Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36823 del 15/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36823 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOMBACI TOMMASO N. IL 24/07/1991
avverso la sentenza n. 1606/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
08/014)2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 15/04/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che il Tribunale di Messina dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 c.d.s.;
– che avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione
chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e il contenimento della pena nel
minimo;
speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.;
– che, sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, inammissibile perché il motivo proposto non
contiene alcuna censura specifica alla decisione nei termini previsti dall’art. 606 c.p.p.;
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/4/2015
Il Consiciliere estensore
– che il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell’albo