Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36822 del 28/06/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36822 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marouki Imed, nato il 11/10/1970 in Tunisia
Cerchi Giuseppe, nato il 08/07/1967 a Ozieri

avverso la sentenza emessa il 20/10/2016 dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per morte
dell’imputato nei confronti di Cerchi e per il rigetto del ricorso del Marouki;
udito il difensore, Avv. Daniela Piccioni, che si è riportata al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/10/2016 la Corte di appello di Roma ha confermato
quella del Tribunale di Roma del 17/2/2010, con cui Cerchi Giuseppe e Marouki
Imed sono stati riconosciuti colpevoli dei delitti di resistenza e lesioni aggravate.

Data Udienza: 28/06/2018

2. Hanno proposto ricorso il Cerchi e il Marouki tramite il loro difensore.
2.1. Quanto al Cerchi si deduce il decesso del ricorrente risalente ad epoca
anteriore alla sentenza di appello e risultante dall’indicazione contenuta nella
busta contenente la relata negativa della notifica.
2.2. Si prospetta inoltre, nell’interesse dei ricorrenti, vizio della motivazione,
in quanto la Corte non aveva dato risposta alle censure formulate con l’atto di
appello.
2.3. Si deduce infine violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla

costitutivi del delitto di resistenza, era emerso che gli imputati erano stati vittime
di un’aggressione da parte di altri cittadini stranieri e non avevano inteso
esercitare violenza nei confronti dei Carabinieri intervenuti, essendosi limitati a
rimanere passivi, senza tenere una condotta connotata da offensività e dal
finalismo necessario ai fini dell’integrazione del dolo specifico, richiesto dall’art.
337 cod. pen.
Erroneamente la Corte aveva fatto riferimento alla consapevolezza delle
azioni, da ritenersi di per sé insufficiente, occorrendo che il risultato dell’azione
sia previsto e voluto dall’agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Relativamente al Cerchi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio,
in quanto risulta documentato il decesso del predetto fin da epoca anteriore alla
sentenza impugnata, con conseguente estinzione dei reati per morte
dell’imputato.

2. Nei confronti del Marouki il ricorso è inammissibile.
2.1. In particolare il secondo motivo è genericamente formulato in assenza
di specifica indicazione delle censure di cui la Corte territoriale non avrebbe
tenuto conto.
2.3. Il terzo motivo deduce profili inerenti al merito, prospettando una
diversa e alternativa ricostruzione della vicenda, ciò che non è consentito in
questa sede, in assenza di puntuale deduzione di vizi del ragionamento della
Corte.
Peraltro, contrariamente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, la Corte
ha posto in luce che il Cerchi e il Marouki avevano aggredito il M.Ilo Placido e il
collega di quest’ultimo, intervenuti per sedare una situazione di lite, e nella
circostanza avevano procurato ai due militari lesioni personali.

2

configurabilità dei reati di resistenza e lesioni, in quanto, premessi gli elementi

Dalla ricostruzione della vicenda non emergono neppure profili di violazione
di legge in relazione al carattere oppositivo della condotta e alla coscienza e
volontà di procurare le lesioni personali.

3. Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del Marouki al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla
causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cerchi Giuseppe
perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di Marouki Imed che condanna al
pagamento delle spese processali e della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 28/6/2018

cassa delle ammende.

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