Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36822 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36822 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOFFI AGNESE N. IL 18/09/1935
STAIANO TERESA N. IL 29/07/1967
avverso la sentenza n. 272/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
13/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.6.2011 il Tribunale di Torre Annunziata sez..dist. di
Sorrento dichiarava Cioffi Agnese e Staiano Teresa colpevoli del reato previsto
dagli artt.81,110 e 659 cod.pen., condannando ciascun imputata alla pena di
euro 100 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore delle imputate ha proposto appello,
convertito in ricorso per cassazione in ragione dell’ inappellabilità delle sentenze
di condanna alla sola pena dell’ammenda stabilita dall’art.593 comma 3
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto all’albo
speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. le ricorrenti devono essere condannate
al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuna alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.
cod.proc.pen. .