Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36822 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36822 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIERICHELLA MASSIMO N. IL 23/01/1974
avverso la sentenza n. 2947/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 15/04/2015

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CHIERICHELLA
Massimo per il reato di cui all’art. 624 bis – 625 c.p. (ecc. in Napoli il 8\6\2012). Con la
sentenza di appello la pena veniva ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 400= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della determinazione della pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale
rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito
anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p. Anzi, non è
neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia media rispetto alla pena edittale (cfr. ex
plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (nnillecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il Consigliera estens«re

2. Propone ricorso per cessazione l’imputato a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio
della motivazione della sentenza in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.

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