Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36821 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36821 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO RAFFAELE N. IL 07/12/1977
avverso la sentenza n. 11057/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del giorno 8
maggio 2012 con la quale veniva confermata quella resa in prime
cure dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 26 gennaio
2011 e, con essa, la sua condanna alla pena di mesi due e giorni
venti di arresto perché riconosciuto colpevole del reato di cui 04.2ui
all’art. 2 1. 1423/1956 per aver violato il f.v.o. notificatogli dal
Questore di Caserta, propone ricorso per cassazione D’Agostino
Raffaele, personalmente, sviluppando tre motivi di impugnazione.
Denuncia con essi la difesa ricorrente, rispettivamente, violazione
di legge, perché non notificato al difensore di fiducia il decreto di
citazione a giudizio; difetto di motivazione, perché non provata la
circostanza che all’imputato, al momento del controllo, fosse stato
notificato il f.v.o. che si assume violato; difetto di motivazione in
ordine al diniego delle attenauanti generiche ed alla entità della
pena inflitta.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero la difesa ricorrente ripropone pedissequamente le
medesime ragioni già prospettate al giudice dell’appello e da questi
confutate con argomentazioni ignorate dal ricorso di legittimità
Ha infatti dedotto la corte di merito che l’imputato, per il giudizio
di primo grado, non aveva nominato alcun difensore di fiducia; che
la condotta sanzionata è stata accertata in ogni suo requisito
normativo da agenti della P.G. che ne hanno dato conto negli atti
del processo; che la sanzione è stata argomentata con la negativa
personalità dell’imputato, con i suoi precedenti penali e con la
giustezza della pena.
Trattasi di motivazione completa ed esaustiva secondo
insegnamento di questa istanza di legittimità, alla quale la difesa
ricorrente, quanto alla pena, ha opposto tipiche valutazioni
alternative.
4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

A

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

t

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

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