Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36821 del 15/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36821 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAGAME NICOLO’ N. IL 12/04/1978
avverso la sentenza n. 12740/2005 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 15/04/2015

5-4
OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello Catania ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza
di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di
un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando : 1) inosservanza della legge
penale e assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e

riguardo che la condotta dell’imputato non era sussumibile nella fattispecie di furto tentato, ma
al più in quella dell’art. 707 c.p., quale concorso nella detenzione delle chiavi, delle quali
l’imputato aveva tentato di disfarsi all’atto del controllo della PG; 2) inosservanza della legge
penale e assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata
concessione delle attenuanti generiche;
– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione degli accadimenti alternativa a
quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della
decisione, mediante a compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione
conforme;
– rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
-ritenuto, quanto al secondo profilo di doglianza, che il ricorso è inammissibile giacché
manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione riguardo al trattamento
sanzionatorio, che ha tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali, anche
specifici, dell’imputato;
– rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15-4-2015.

624 c.p. ed all’art. 707 c.p.; art. 606 c.1 lett. e) in relazione all’art. 125 n. 3 c.p.p. Rilevava al

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