Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36820 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36820 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANFREDI GIUSEPPE N. IL 26/01/1975
avverso la sentenza n. 1763/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.3.2012 la Corte di appello di Napoli , in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del difensore di Manfredi Giuseppe
di applicazione dell’indulto sulla pena irrogata in relazione al capo M) della
sentenza emessa il 26.2.2008 dalla stessa Corte , ricorrendo la circostanza
aggravante prevista diall’art.7 legge n.203 del 1991 ostativa all’applicazione del
beneficio anche in caso di delitti tentati.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo

l’esclusione dell’indulto per i reati aggravati ai sensi dell’art.7 legge n.203 del
1991 è applicabile alle sole fattispecie tentate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte
secondo cui l’esclusione dall’indulto concesso con legge 31 luglio 2006 n. 241
alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all’art.7 legge 12 luglio 1991 n. 203 opera anche per i delitti tentati. (Sez.
1, n. 43037 del 16/10/2008, Oliveri, Rv. 241835)
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e sostenendo che

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